Ricorso proposto da Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale sig. Sandro Biasotti all'uopo autorizzato con delibera G.R. 24 gennaio 2003 n. 80, difesa per procura a margine del presente ricorso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto in Roma, via Giulio Cesare n. 14, sc. A, int. 4, presso l'avv. Enrico Romanelli; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente pro tempore e il Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore, per l'annullamento del d.m. 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2002, n. 282, avente ad oggetto: "Limitazione agli impegni ed all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonche' riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici territoriali". F a t t o Regione Liguria e' regione a statuto ordinario avente competenza ai sensi dell'art. 118 nelle materie previste dall'art. 117, commi 3 e 4, e dotata di autonomia finanziaria a sensi dell'art. 119, Cost. In tale quadro rientrano nelle competenze regionali la sanita' (ricompresa nelle materie di legislazione concorrente) e l'organizzazione delle strutture regionali e degli enti e/o organi subregionali e/o strumentali delle Regioni, quali nell'attuale assetto legislativo, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. Occorre premettere che il finanziamento del settore sanitario, affidato alla responsabilita' ed alle scelte delle Regioni a partire da 1 gennaio 1995, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto del patto di stabilita' nel quadro degli impegni comunitari e' stato oggetto, tra l'altro, di un accordo tra lo Stato e le Regioni, perfezionatosi nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, 8 agosto 2001, che ha trovato applicazione con le leggi nn. 405/2001 e 112/2002. Di recente, in considerazione dell'accertamento di discostamenti della spesa pubblica da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti substatali e/o strumentali dello Stato, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 194/2002, i cui terzo e quarto comma dell'art. 1, prevedono che: "Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, puo' disporre, con proprio decreto, sentito in conformita' il Consiglio dei ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedente e alle rate di ammortamento mutui. "Per effettive, motivata e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione". "Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze". La norma e' stata convertita in legge n. 246/2002 e cosi riformulata: "In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali, aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, pervia deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi del decreto di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno, rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta prestazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo; corredate da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere". In forza dell'art. 1, comma 3, della legge n. 246/2002 con d.P.C.m. 29 novembre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato l'atto di indirizzo in punto. In particolare in base a tale atto di indirizzo il d.m. emanando avrebbe dovuto essere informato ai seguenti criteri: a) l'azione amministrativa di ciascun dicastero sara' improntata, in questo scorcio d'anno, al piu' rigoroso contenimento della spesa; b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve pertanto quelle che, a parita' di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima; c) saranno sospese fino al termine dell'esercizio le procedure di utilizzo delle dotazioni di bilancio non direttamente connesse con interventi ritenuti indifferibili o assolutamente necessari; d) il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, puo' altresi' fornire, su proposta delle amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato. Ai sensi delle comma 4, con il medesimo decreto, disporra' altresi' la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali; e) l'adozione del decreto di cui alla lettera d) dovra' comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residua dell'esercizio in corso; f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentite dalle disposizioni vigenti; g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - curera' la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo; h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica. Con d.m. in pari data il Ministero dell'economia ha provveduto a dettare la disciplina di cui all'art. 1, commi 3 e 4, legge n. 246/2002, indicando nel 15% della dotazione annuale (o del budget previsto) la percentuale limite della spesa ordinabile. Senonche' nell'art. 2 il Ministro ha preteso di farne applicazione non soltanto alle Amministrazioni dello Stato ed a enti o organismi pubblici non territoriali substatali e/o strumentali dello Stato, ma (al terzo comma) anche alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni (facendo tra l'altro paventare una interpretazione estensiva dei primi due commi con la conseguente applicabilita' anche ad altri enti e/o organismi subregionali e/o strumentali delle Regioni). Il d.m. 29 novembre 2002 e' in parte qua invasivo delle competenze della Regione Liguria, come garantite dagli artt. 117, 118 e 119, Cost., ed e' stato assunto in palese violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Regione Liguria, quindi, lo impugna per sentire disporre l'annullamento di tale d.m. in parte qua siccome invasivo della sua sfera di attribuzioni. D i r i t t o 1. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 119, Cost. Nell'attuale assetto legislativo la sanita' e' materia riservata alla legislazione concorrente, mentre le relative funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni a statuto ordinario, che sono altresi' responsabili del finanziamento delle attivita' sanitarie e delle prestazioni erogate mediante enti subregionali e/o strumentali delle Regioni, e cioe' le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere. Nell'attuale quadro del riparto delle competenze e della responsabilita' del finanziamento delle attivita' di competenza delle Regioni ed ai sensi dell'art. 118, Cost., e' inibito agli organi dello Stato emanare disposizioni direttamente vincolanti nei confronti delle Regioni degli enti subregionali e/o strumentali delle regioni nelle attivita' di competenza regionale. Ne consegue che il d.m. 29 novembre 2002, laddove all'art. 2 pretende di incidere in via diretta sulla capacita' (e/o sul potere) di spesa di enti diversi da quelli statali e/o strumentali dello Stato, ma subregionali e/o strumentali delle Regioni per le attivita' di competenza di queste ultime, e' invasivo della sfera di attribuzione delle Regioni costituzionalmente garantita. 2. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione al decreto legislativo n. 281/1997 ed al principio di leale collaborazione. Costituisce principio sotteso alle norme costituzionali in oggetto che i poteri (residui) spettanti allo Stato nelle materie di competenza regionale debbano essere esercitati secondo il principio di leale cooperazione, mediante l'utilizzo degli strumenti di raccordo previsti dal d.lgs. n. 281/1997, e cioe' segnatamente della conferenza Stato-Regioni, a cui e' attribuita competenza - quale mezzo di confronto e di raccordo - all'esame ed all'espressione di un parere sulle questione di competenza, delle Regioni. Nella specie, la materia del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa, anche in funzione del rispetto del patto di stabilita' interno e degli impegni internazionali dello Stato, era stata oggetto di uno specifico accordo Stato-Regioni nell'ambito della competente conferenza in data 8 agosto 2001, accordo che aveva avuto esecuzione con la approvazione della legge n. 405/2001 e n. 12/2002. In tale prospettiva un provvedimento statale suscettibile di incidere su tale accordo avrebbe necessitato di una modifica dell'accordo stesso e/o di una preventiva verifica in sede di conferenza Stato-Regioni, mentre nella specie, in violazione del principio di leale cooperazione, tale acquisizione non e' intervenuta, con la conseguente invasivita' - anche per la mancata attivazione dell'esercizio del potere regionale - del relativo provvedimento.