Ricorso  proposto  da  Regione Liguria, in persona del Presidente
della  giunta regionale sig. Sandro Biasotti all'uopo autorizzato con
delibera G.R. 24 gennaio 2003 n. 80, difesa per procura a margine del
presente  ricorso  dall'avv. Luigi  Cocchi,  con  domicilio eletto in
Roma,  via  Giulio  Cesare n. 14, sc. A, int. 4, presso l'avv. Enrico
Romanelli;
    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente  pro  tempore e il Ministero dell'economia e delle finanze
in  persona  del  Ministro  pro  tempore, per l'annullamento del d.m.
29 novembre  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
2002,  n. 282,  avente  ad  oggetto:  "Limitazione  agli  impegni  ed
all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali
dello  Stato  nonche'  riduzione delle spese di funzionamento per gli
enti ed organismi pubblici territoriali".

                              F a t t o

    Regione  Liguria e' regione a statuto ordinario avente competenza
ai  sensi dell'art. 118 nelle materie previste dall'art. 117, commi 3
e 4, e dotata di autonomia finanziaria a sensi dell'art. 119, Cost.
    In  tale  quadro  rientrano nelle competenze regionali la sanita'
(ricompresa    nelle   materie   di   legislazione   concorrente)   e
l'organizzazione  delle  strutture  regionali e degli enti e/o organi
subregionali   e/o  strumentali  delle  Regioni,  quali  nell'attuale
assetto  legislativo,  le  Aziende  sanitarie  locali  e  le  Aziende
ospedaliere.
    Occorre  premettere  che  il finanziamento del settore sanitario,
affidato  alla responsabilita' ed alle scelte delle Regioni a partire
da  1  gennaio  1995, ai fini del contenimento della spesa pubblica e
del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  nel  quadro  degli impegni
comunitari  e' stato oggetto, tra l'altro, di un accordo tra lo Stato
e   le   Regioni,   perfezionatosi   nell'ambito   della   conferenza
Stato-Regioni,  8 agosto  2001,  che  ha  trovato applicazione con le
leggi nn. 405/2001 e 112/2002.
    Di  recente, in considerazione dell'accertamento di discostamenti
della  spesa  pubblica  da  parte delle Amministrazioni dello Stato e
degli  enti  substatali  e/o  strumentali  dello Stato, il Governo ha
approvato  il  decreto-legge  n. 194/2002, i cui terzo e quarto comma
dell'art. 1,  prevedono  che:  "Ai  fini  di  un efficace controllo e
monitoraggio  degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno
scostamento  rilevante  dagli  obiettivi, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale
dello   Stato,   puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  sentito  in
conformita'  il Consiglio dei ministri, la limitazione all'assunzione
di  impegni  di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico
del  bilancio  dello  Stato,  entro  limiti percentuali riferiti alle
dotazioni  di  bilancio,  con  esclusione  delle  spese relative agli
stipendi,  assegni,  pensioni  e  altre  spese  fisse o aventi natura
obbligatoria,  agli  interessi,  alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative
ad  accordi  internazionali,  ad  obblighi  derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno decorrenti
da esercizi precedente e alle rate di ammortamento mutui.
    "Per  effettive,  motivata  e  documentate  esigenze, il Ministro
dell'economia  e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione".
    "Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  3, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle
spese   di   funzionamento   degli  enti  e  organismi  pubblici  non
territoriali  previste  nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di
revisione  e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto,
assicurando  la  congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio.
Il  maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile
fino  a  diversa  determinazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze".
    La  norma  e'  stata  convertita  in  legge  n. 246/2002  e  cosi
riformulata:   "In   presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli
obiettivi   indicati   per   l'anno   considerato  dal  documento  di
programmazione  economico-finanziaria  e da eventuali, aggiornamenti,
come  approvati  dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con
propria  relazione.  Con  apposito  atto  di  indirizzo, adottato con
decreto   del   Presidente   dei   Consiglio   dei  ministri,  pervia
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, sono definiti criteri di
carattere  generale  per  il coordinamento dell'azione amministrativa
del  Governo  intesi  all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti di finanza pubblica.
    Gli schemi del decreto di cui al periodo precedente, corredati di
apposita  relazione,  sono  trasmessi alle Camere per il parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono
essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al
secondo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze puo'
disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
la  limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di
titoli  di  pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti
percentuali  determinati  in  misura  uniforme  rispetto  a  tutte le
dotazioni  di  bilancio,  con  esclusione  delle  spese relative agli
stipendi,  assegni,  pensioni  e di altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche' delle spese relative agli interessi, alle poste
correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese le regolazioni
contabili,  ad  accordi  internazionali,  ad obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di impegno,
rate  di  ammortamento  mutui.  Per effettive, motivate e documentate
esigenze  e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto
di  indirizzo,  con  il  medesimo decreto di cui al quarto periodo il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo' escludere altre spese
dalla  predetta  prestazione.  Contestualmente  alla loro adozione, i
decreti  di  cui  al quarto periodo; corredate da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere".
    In  forza  dell'art. 1,  comma  3,  della  legge  n. 246/2002 con
d.P.C.m. 29 novembre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
emanato l'atto di indirizzo in punto.
    In  particolare in base a tale atto di indirizzo il d.m. emanando
avrebbe dovuto essere informato ai seguenti criteri:
        a)   l'azione   amministrativa  di  ciascun  dicastero  sara'
improntata,  in  questo scorcio d'anno, al piu' rigoroso contenimento
della spesa;
        b) saranno  escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad
incrementare  l'azione  amministrativa suscettibili di determinare un
aumento  degli  oneri,  fatte salve pertanto quelle che, a parita' di
costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
        c) saranno   sospese   fino   al  termine  dell'esercizio  le
procedure  di  utilizzo  delle dotazioni di bilancio non direttamente
connesse   con  interventi  ritenuti  indifferibili  o  assolutamente
necessari;
        d) il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi del
quarto  periodo  del predetto comma 3, disporra' con proprio decreto,
per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte
le  dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione
di  impegni  e  all'emissione  di titoli di pagamento, con esclusione
delle  spese  indicate  nella  medesima  disposizione  ivi compresi i
trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria.
    Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi del quinto
periodo  del  predetto  comma  3,  puo' altresi' fornire, su proposta
delle  amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o
totale,  di  altre  spese  dalla  limitazione di impegni e pagamenti,
previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite
complessivo prefissato.
    Ai  sensi  delle  comma  4,  con  il  medesimo decreto, disporra'
altresi'  la  riduzione  delle  spese  di  funzionamento degli enti e
organismi pubblici non territoriali;
        e) l'adozione  del  decreto  di  cui  alla  lettera d) dovra'
comportare  un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli
scostamenti  in atto, limitatamente alla parte residua dell'esercizio
in corso;
        f) saranno  assunte  tutte le iniziative idonee ad assicurare
il  rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata
limitazione  degli  impegni  e dell'emissione di titoli di pagamento,
anche  mediante  ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli
consentite dalle disposizioni vigenti;
        g) il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato - curera' la realizzazione di
un  efficace  sistema  di  controllo  e di monitoraggio della finanza
pubblica,  anche  con  riferimento  agli  effetti delle iniziative di
limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
        h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle
misure   adottate,  ai  sensi  del  presente  provvedimento,  per  la
realizzazione  di  un efficace sistema di controllo e di monitoraggio
della finanza pubblica.
    Con  d.m. in pari data il Ministero dell'economia ha provveduto a
dettare  la  disciplina  di  cui  all'art. 1,  commi  3  e  4,  legge
n. 246/2002,  indicando nel 15% della dotazione annuale (o del budget
previsto)  la  percentuale  limite  della spesa ordinabile. Senonche'
nell'art. 2 il Ministro ha preteso di farne applicazione non soltanto
alle  Amministrazioni  dello Stato ed a enti o organismi pubblici non
territoriali  substatali  e/o  strumentali  dello Stato, ma (al terzo
comma)   anche   alle   aziende   sanitarie  locali  e  alle  aziende
ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni (facendo
tra  l'altro  paventare  una  interpretazione estensiva dei primi due
commi  con  la  conseguente  applicabilita'  anche  ad altri enti e/o
organismi subregionali e/o strumentali delle Regioni).
    Il   d.m.  29 novembre  2002  e'  in  parte  qua  invasivo  delle
competenze della Regione Liguria, come garantite dagli artt. 117, 118
e  119, Cost., ed e' stato assunto in palese violazione del principio
di leale cooperazione tra Stato e Regioni.
    Regione   Liguria,   quindi,  lo  impugna  per  sentire  disporre
l'annullamento  di  tale d.m. in parte qua siccome invasivo della sua
sfera di attribuzioni.

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  e/o  falsa applicazione degli artt. 117, 118 e
119, Cost.
    Nell'attuale  assetto legislativo la sanita' e' materia riservata
alla   legislazione   concorrente,   mentre   le   relative  funzioni
amministrative  sono attribuite alle Regioni a statuto ordinario, che
sono   altresi'   responsabili   del  finanziamento  delle  attivita'
sanitarie  e delle prestazioni erogate mediante enti subregionali e/o
strumentali  delle Regioni, e cioe' le aziende sanitarie e le aziende
ospedaliere.
    Nell'attuale   quadro   del  riparto  delle  competenze  e  della
responsabilita' del finanziamento delle attivita' di competenza delle
Regioni  ed  ai  sensi  dell'art. 118,  Cost., e' inibito agli organi
dello   Stato   emanare   disposizioni  direttamente  vincolanti  nei
confronti delle Regioni degli enti subregionali e/o strumentali delle
regioni nelle attivita' di competenza regionale.
    Ne  consegue  che  il  d.m.  29 novembre 2002, laddove all'art. 2
pretende  di incidere in via diretta sulla capacita' (e/o sul potere)
di  spesa  di  enti  diversi  da quelli statali e/o strumentali dello
Stato, ma subregionali e/o strumentali delle Regioni per le attivita'
di   competenza   di  queste  ultime,  e'  invasivo  della  sfera  di
attribuzione delle Regioni costituzionalmente garantita.
    2. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 119
Cost. in relazione al decreto legislativo n. 281/1997 ed al principio
di leale collaborazione.
    Costituisce   principio  sotteso  alle  norme  costituzionali  in
oggetto  che i poteri (residui) spettanti allo Stato nelle materie di
competenza  regionale  debbano essere esercitati secondo il principio
di   leale  cooperazione,  mediante  l'utilizzo  degli  strumenti  di
raccordo  previsti dal d.lgs. n. 281/1997, e cioe' segnatamente della
conferenza  Stato-Regioni,  a  cui  e'  attribuita competenza - quale
mezzo di confronto e di raccordo - all'esame ed all'espressione di un
parere sulle questione di competenza, delle Regioni.
    Nella specie, la materia del finanziamento del servizio sanitario
e  gli  impegni  di  contenimento  della spesa, anche in funzione del
rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno  e  degli  impegni
internazionali  dello  Stato,  era  stata  oggetto  di  uno specifico
accordo Stato-Regioni nell'ambito della competente conferenza in data
8 agosto 2001, accordo che aveva avuto esecuzione con la approvazione
della legge n. 405/2001 e n. 12/2002.
    In  tale  prospettiva  un  provvedimento  statale suscettibile di
incidere   su  tale  accordo  avrebbe  necessitato  di  una  modifica
dell'accordo  stesso  e/o  di  una  preventiva  verifica  in  sede di
conferenza  Stato-Regioni,  mentre  nella  specie,  in violazione del
principio   di   leale   cooperazione,   tale   acquisizione  non  e'
intervenuta,  con  la  conseguente invasivita' - anche per la mancata
attivazione  dell'esercizio  del  potere  regionale  -  del  relativo
provvedimento.